Giustizia civile e commerciale in Italia. Che fare?

 

PROPOSTE DI RIFORMA DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA

CRITERI-GUIDA (2013)

 

 

Premesse: da decenni si cerca invano di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario civile italiano, in genere con interventi sulle norme di procedura e/o su quelle organizzative. Ogni tentativo si è rivelato sostanzialmente vano; le cause sono molteplici e possono così essere riassunte:

a)    inadeguata progettazione del sistema: la struttura-base del dell’attuale sistema italiano di giustizia civile (che comprende anche il settore commerciale) risale alla prima metà del secolo scorso e riflette sostanzialmente la società dell’epoca, presentando oggi – nonostante le modifiche via via apportate negli anni – una significativa distanza rispetto alle esigenze di una vita ed un’economia caratterizzate, rispetto al passato, dal rapporti più rapidamente mutevoli e complessi. Ad esempio, viene privilegiata la scrupolosa tutela dei diritti della parti di poter presentare compiutamente il loro caso, a scapito della velocità con la quale un caso viene gestito; come pure viene privilegiata una procedura regolata da numerose e complesse norme scritte, a scapito di una caratterizzata, piuttosto, da provvedimenti discrezionali adottati dal giudice. Un sistema che può reggersi spesso sul solo fair play da parte degli utenti, molti dei quali invece spesso legittimamente utilizzano le inefficienze a proprio vantaggio ma con danno per gli altri e per il livello di efficienza generale (tipico il caso del debitore che conta sui tempi lunghi del processo per rinviare ad infinitum di dover far fronte ai suoi impegni).

b)   generale inefficienza dell’organizzazione del servizio: anche l’organizzazione del “servizio-giustizia” risente del peso del tempo. I tribunali, come enti erogatori di tale servizio con la loro articolazione di giudici e personale ausiliario (tutti pubblici dipendenti) sono ancora organizzati secondo un modello ottocentesco chiaramente ispirato ad una concezione in cui il servizio è finalizzato non tanto al cliente, quanto al mero dispiegamento della potestà giurisdizionale dello Stato ed alle esigenze delle personale. Ciò comporta ad esempio che l’ufficio giudiziario non usufruisce di un management professionale, non vi è praticamente attenzione alla customer satisfaction, la qualità e la quantità del servizio reso è determinato principalmente da esigenze organizzative e budgets interni.

c)    Inadeguata strutturazione del generale sistema di gestione dei conflitti: il sistema italiano di giustizia civile adotta una visione ormai superata di gestione delle controversie civili e commerciali e, più in generale, della situazione conflittuale che le determina. Il ricorso al giudice statale è considerato sostanzialmente ancora come il rimedio ‘principe’ con conseguente sotto-valorizzazione di tutto l’apparato di metodi alternativi che sono esperibili, spesso per via privata (c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution). Alcuni utenti riescono ad utilizzare tali ADR (ad esempio l’arbitrato, la mediazione, le varie forme di expertise o negoziato), ma si tratta di soggetti in genere sofisticati o bene assistiti, mentre la maggior parte non è neppure consapevole delle possibilità offerte o è ostacolata nell’accedervi.

d)   Un progetto di riforma deve tener conto, in modo integrato di tutti e tre gli ordini di problema.

 

PUNTI CHIAVE PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA CIVILE ITALIANO

 

  1. In generale. Il principio costituzionale in base al quale ognuno ha diritto di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti (o interessi legittimi) deve esser integrato dai seguenti –
    1. l’ordinamento favorisce la composizione delle controversie per vie extragiudiziarie, in modo che il ricorso al giudice divenga il rimedio residuale;
    2. va evitata la commissione con funzioni diverse da quella di giudicare (in particolare al giudice non debbono essere attribuite funzioni conciliative).
  2. Il procedimento avanti al giudice.
    1. Semplificare e velocizzare il giudizio ordinario di cognizione (primo grado e appello) facendolo svolgere in conformità all’attuale rito del lavoro, caratteriz­zato appunto da oralità, concentrazione e decisi poteri dispositivi del giudice.
    2. La sola novità sostanziale è l’introduzione di una UDIENZA DI ORIENTAMENTO – da tenersi entro un termine relativamente breve (60 giorni) dall’avvio della causa – in cui il giudice sente le parti ed i loro difensori al fine di verificare con loro (i) l’opportunità di far esperire una MEDIAZIONE a un terzo mediatore; (ii) l’opportunità di ottenere un parere tecnico (vincolante o meno) da parte di terzo esperto (procedura di ACCERTAMENTO TECNICO); nonché di discutere ogni questione di (iii) giurisdizione e competenza (che dovrebbero esser decise, occorrendo, senza rinviare a farlo con la decisione sul merito; e (iv) ogni altra questione preliminare, occorrendo.
    3. Le urgenze (sequestri, ingiunzioni, …) sono gestite in conformità al sistema attuale, che non presenta criticità di rilievo.
  3. Organizzazione dei servizi giudiziari
    1. Alzare la soglia delle cause minori (da affidarsi al giudice di pace) dagli attuali €5’000 (€20’000 per risarcimento danni da circolazione) ad € 30’000.
    2. Presso ogni tribunale viene creato un UFFICIO DEL GIUDICE per ogni magistrato giudicante in sevizio. Tale ufficio riceve tutti gli atti e documenti relativi alle procedure di cui il relativo magistrato è titolare. Le comunicazioni scritte fra ufficio e difensori (inclusa la produzione di atti e documenti) avvengono esclusivamente via email certificata.
    3. Procedura telematica: il deposito di atti e documenti a cura delle parti/difensore, del giudice e del suo ufficio deve esser possibile per via telematica, accedendo a portale nazionale dedicato, con passwords d’ingresso personalizzate, a tempo, e relative ad ogni singolo procedimento.
    4. Una versione non vincolante in lingua inglese del codice di procedura civile viene tenuta aggiornata sul sito del ministero di giustizia. Alla stessa deve fare rinvio il sito tenuto da ogni tribunale.
  4. Mediazione:
    1. Prevedere che la partecipazione ad un colloquio informativo gratuito sulla mediazione e le sue potenzialità divenga prerequisito in ogni causa, con sanzioni monetarie per la parte in giudizio che non vi ricorra.
    2. Rivedere l’attuale disciplina sulla mediazione (i) incentivandone decisamente il ricorso, renderla condizione di procedibilità (c.d. mediazione obbligatoria) per un limitato periodo di start up di anni 3; (ii) puntando sulla verifica del mercato, piuttosto che sulla vigilanza ministeriale, al fine di elevare la qualità dei servizi offerti; (iii) evitando il vantaggio concorrenziale goduto dagli enti con finanziamento pubblico rispetto a quelli operanti con finanziamento solo privati.
  5. Arbitrato:
    1. Rafforzamento della tenuta del patto arbitrale (così, validità della clausola compromissoria inserita in condizioni generali di contratto recepite in un accordo scritto fra le parti purché le stesse abbiano ne avuto conoscenza o ne avrebbero dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza);
    2. ampliare l’area dell’arbitrabilità a tutte le questioni di natura patrimoniale (incluse quelle derivanti da rapporti di lavoro, lavori pubblici, …).
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