nuova normativa in tema di mediazione: l’abbraccio pericoloso

Ho appena letto la bozza di decreto De Aloe – Tucci, intesa a rimediare al quanto derivante dalla ormai nota sentenza della C. Costituzionale.

Il testo proposto allarga l’area della mediazione obbligatoria (e qui sono senz’altro d’accordo: utilizzare la mediazione a fini deflattori del carico giudiziario pone vari problemi ma, di fatto, almeno in questa fase storica, pare l’unica via per assicurare un ricorso di massa al procedimento o quanto meno una conoscenza allargata al grande pubblico, altrimenti ignaro). La lista proposta è la seguente: “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, trasporto, appalto, mandato, comodato, affitto di aziende, compravendita, contratto preliminare, usucapione di beni immobili e mobili nonché universalità di mobili, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità professionale in generale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.

I redattori mostrano peraltro di aver preso gusto, scrivendo, e così ci sono alcune novità che mi lasciano alquanto perplesso.

All’art. 3 si parla di “Divulgazione didattica delle immagini” prevedendo che l’organismo possa filmare le mediazioni, con il consenso delle parti per poi utilizzarle a fini didattici. Fin qui nulla di straordinario, anzi una buona idea per vedere cosa c’è nella scatola chiusa che altrimenti è la mediazione. Ma perchè limitare l’ipotesi alle sole “procedure di mediazione che si concludano con l’accordo dei contendenti“. Le altre non insegnano nulla?

L’art. 4 è relativo a “Congedi spettanti al mediatore principale, al mediatore ausiliario e al mediatore tirocinante” e prevede sostanzialmente che i dipendenti che nella vita fanno anche i mediatori (o gli assistenti o tirocinanti), quando son chiamati a mediare, possano tranquillamente abbandonare il lavoro, che resta pagato. È venuto in mente ad un sindacalista ‘sta cosa?

Il ridicolo però lo si tocca all’art. 5 (“Identificazione nazionale del mediatore“). Non si sa perchè, ma “Nel corso di qualsiasi procedura di mediazione, a ciascun mediatore designato è data facoltà di esibire la tessera di cui al comma primo in apposito dispositivo portatessera annesso all’abbigliamento indossato“. La tessera è una card emessa dal Ministero, con i dati del mediatore, che vale anche da documento d’identità. Ma siamo matti?

Forzare la mediazione all’interesse del Sistema genera mostri: occorre discrezione. Quindi, a parer mio, che venga pur emanato celermente un decreto legge per riportare in vita ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità per l’azione in giudizio, ma non dimentichiamoci che la mediazione ha vita e dignità proprie e l’ultima cosa che vedo utile per il movimento è accentuare la sua burocratizzazione (già ora francamente fastidiosa).

 

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