Mediazione obbligatoria – La risoluzione 2026/11 del Parlamento europeo

Il parlamento europeo ha adottato, il 13 settembre 2011, una risoluzione “sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali” (scarica il testo qui)

Interessanti le osservazioni fatte dal Parlamento quanto all’applicazione ad oggi della Direttiva 52/08 da parte degli Stati membri.

Per quanto attiene l’obbigatorietà (caratteristica che alla mediazione può esser data dagli Stati “a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario” – art. 5.2 Direttiva), viene osservato che, al di là delle note polemiche che han seguito l’introduzione di tale fattore per una tipologia (sinora limitata) di cause, la risposta da parte degli utenti è stata incoraggiante e che “nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali”.

Saggiamente, il Parlamento ricorda che, comunque,  “la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria“. Questo almeno nella prospettiva a medio-lungo termine. Nel breve è chiaro che lo stato febbricitante del sistema giudiziario del nostro paese richiede cure massicce di antibiotici e che quindi l’obbligatorietà sia un ottimo sistema per “educare” utenti e loro consulenti (soprattutto gli avvocati) all’utilizzo di strumenti più efficienti che la classica azione giudiziaria.

A mio avviso, l’obbligatorietà dovrebbe riguardare, in questa prima fase, tutte le cause, non solo quelle previste dalla limitata (e tutto sommato arbitraria) lista di cui all’art. 5 del decreto 28/10.

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